Nella prassi penalistica di età bassomedievale la regola contumax pro confesso habetur emerge con chiarezza in gran parte del continente europeo. In Italia essa si impone con particolare forza in età ...comunale, in connessione con due fenomeni che hanno l’effetto di connotare in senso fortemente negativo la contumacia: il processo di pubblicizzazione della giustizia e l’affermazione dei moduli inquisitori. Operando in stretto contato con due altri istituti-chiave, la confessione e il bando, la regola contumax pro confesso habetur – in quanto espressione della presunzione di colpevolezza – gioca dunque un ruolo non secondario nel definire i contorni della giustizia criminale nell’età del diritto comune e costituisce anzi una vera e propria architrave del sistema penale, specie quando si consideri che il fenomeno della contumacia – qualificata dai giuristi come confessio ficta – interessa una parte rilevante del totale delle cause penali. Nel XVIII secolo le risalenti regole romanistiche secondo le quali nessuno può essere condannato senza essere sentito (D. 48.17.1.pr.; 48.19.5.pr.; C. 9.2.6) ricevono nuova linfa, in prospettiva garantista e accusatoria, dalle prese di posizione in tema di contumacia penale assunte da numerosi esponenti dell’illuminismo, tra i quali spiccano i nomi di Voltaire e di Filangieri, che stigmatizzano a più riprese la barbarie del vigente sistema, degno di un «codice da Irochesi» . Nel vivace e stimolante ambiente toscano le nuove sensibilità in tema di contumacia si manifestano in un anonimo contributo apparso nel 1780 sul «Giornale de’ Letterati» e ben presto coinvolgono lo stesso granduca Pietro Leopoldo, che si occupa ex professo dell’istituto in occasione dei lavori preparatori della Leopoldina. In tale contesto, il tema della riforma del regime della contumacia occupa una posizione di particolare rilievo, ed innesca un articolato dibattito tra i fautori di riforme di ampia portata e di ispirazione illuminista (Cercignani) e coloro che si mostrano invece propensi più a una mitigazione degli aspetti più crudi della tradizionale procedura che a radicali innovazioni (Tosi, Giusti). Il contrastato processo di riforma culmina nella redazione di una nuova disciplina dell’istituto della contumacia penale (artt. 37-44 della Leopoldina) che, al pari dei più noti interventi sulla pena capitale e sulla tortura, costituisce una pietra miliare nella storia del riformismo penale settecentesco. Tale disciplina si incentra sulla definitiva abolizione del principio contumax pro confesso habetur e sull’equiparazione tra imputato assente e imputato presente, pur mantenendo una connotazione negativa in ordine alla contumacia, che si trasforma da confessio ficta in semplice indizio sottoposto alla valutazione del giudice.
Con il decreto legge n. 132 del 2021, convertito in legge con modificazioni, è stato offerto riparo alla bistrattata disciplina della "Conservazione di dati di traffico per altre finalità" al fine di ...renderla conforme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali ed alle decisioni della Corte di giustizia in questo ambito. La novella legislativa – intervenuta sull’aspetto procedurale della materia, con la previsione di ulteriori condizioni e limiti per l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico – per quanto apprezzabile pare non essere stata in grado di superare tutte le lacune presenti nella disciplina della data retention. Ne è un esempio il mancato intervento sui tempi di conservazione dei dati, riforma auspicata dal Garante per la protezione dei dati personali, ma, ad oggi, inattuata. Altro aspetto su cui il legislatore è rimasto silente è la delimitazione dell’ambito soggettivo dell’acquisizione dei dati di traffico per fini di giustizia, ovvero l’opportunità di individuare, con maggior specificazione, i soggetti nei confronti dei quali l’organo giudicante potrebbe autorizzare il conseguimento dei tabulati, dal momento che il fenomeno coinvolge non solo il diritto alla riservatezza dell’indagato ma anche delle persone con cui questi entra in contatto. Ciò premesso, con il presente contributo si intende offrire una rilettura del mezzo di ricerca della prova in esame che – nell’equo contemperamento dei diritti in gioco – si soffermi sulla nuova fisionomia assunta dalla data retention nell’era della digitalizzazione, riflettendo, in particolare, sui traguardi già varcati dal legislatore e su quelli che, a gran voce, chiedono, ancora, di essere raggiunti.
Il saggio ha per oggetto un’inedita sentenza pavese del 1249. Essa si colloca in un periodo cruciale per la storia del diritto e della procedura penale, e testimonia di alcune trasformazioni in atto ...negli anni intorno alla metà del Duecento che investono da un lato i temi dell’imputabilità e degli elementi soggettivi del reato e dall’altro profili più propriamente processuali.
L'attuale regolamentazione italiana definisce con precisione il concetto di "copia" e "duplicazione" di un documento digitale, tuttavia non definisce chiaramente il concetto di "documento originale". ...Ciò causa problemi in tutti quei contesti nei quali è necessario esibire l'originale come prova, come nel caso delle intercettazioni nei processi penali. Un punto di partenza per gli studi iniziali potrebbe essere uno sguardo alle legislazioni su questo argomento in altri paesi.
Il volume presenta i risultati conseguiti dal Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale "I danni da attività giudiziaria penale", finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università ...e della Ricerca con il bando Prin 2012. Il progetto ha visto coinvolte cinque Unità di Ricerca: la Sapienza Università di Roma, l'Università degli Studi di Salerno, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Foggia, la Libera Università Jean Monnet di Bari. Il volume "La vittima del processo" è dedicato alla tutela che l'ordinamento dovrebbe assicurare a colui il quale il sistema processuale ha riconosciuto estraneo alla vicenda processuale. Il processo penale ha ricadute fortemente negative sotto molti profili, ad esempio immagine, reputazione, onore, riservatezza, identità personale, attività economiche. Si possono allora configurare una serie di fatti processuali leciti e lesivi, da accumunare insieme in quello che può essere definito come il "danno da attività giudiziaria lecita".
Viene così individuata la nuova figura della "vittima del processo penale": colui che risulti aver subito un pregiudizio dall'attività processuale condotta nel rispetto delle regole. Il volume quindi delinea, in aggiunta a misure di prevenzione anti-lesive, in che modo l'ordinamento debba ristorare la vittima del processo: indennizzi, condotte riparatorie, rimedi compensativi e molto altro ancora. Dal punto di vista metodologico e contenutistico, il lavoro non scandaglia funditus le varie situazioni e i vari istituti, ma traccia piuttosto la cornice delle diverse evenienze nelle quali si produce un pregiudizio per l'indagato e l'imputato, così da evidenziarne la necessità di tutela. E se la prima vittima del processo penale è risultato essere l'indagato o l'imputato, non si è tralasciato di considerare né la persona offesa né il terzo estraneo.
Il volume dapprima esplora, al fine di assicurare una copertura alla "vittima del processo penale", gli orizzonti delle disposizioni costituzionali: il principio di solidarietà (art. 2) e le ulteriori potenzialità dell'art. 24 Cost. Successivamente il tema è affrontato nella sua dimensione "europea", "convenzionale" e "comparata," nonché verificando in quali limiti la disciplina civilistica e amministrativistica tuteli il danno da attività lecita. Si passa poi all'analisi delle situazioni suscettibili di tutela nei diversi segmenti processuali. Infine si individuano – in una visione globale – quelli che possono essere considerati come i nuovi danni, i nuovi fatti lesivi e le nuove vittime mietute dal processo penale durante il suo corso.
In conclusione la ricerca individua una serie di situazioni che reclamano tutte una giusta compensazione, qualora non si riesca – con i rimedi preventivi proposti nel volume – a fare in modo che il processo penale si svolga senza seminare vittime nel suo percorso. Giorgio Spangher (Trieste 1944) è professore ordinario di procedura penale. Tra le pubblicazioni principali: Considerazioni sul processo penale criminale italiano (Giapichelli 2015); La Pratica del processo penale (Cedam 2010 e 2012); Procedura penale. Teoria e pratica del processo (Utet 2015); Trattato di Procedura penale (Utet 2008-2011). Testo dell'editore.
Con l’articolo in esame si propone un’analisi descrittiva e critica dei modelli di giustizia negoziale previsti nell’ordinamento italiano, con particolare focus sull’applicazione della pena su ...richiesta delle parti. L’obiettivo è duplice. In primo luogo si propone una ricostruzione sistematica dell’excursus storico che ha condotto all’introduzione del patteggiamento nel processo penale italiano. In secondo luogo, in un’ottica comparatistica, si intende verificare i limiti di compatibilità di questa disciplina con i principi vigenti nell’ordinamento brasiliano e quali siano i possibili scenari per l’introduzione del summenzionato rito nel rispettivo codice di procedura penale
The Author reflects on the legal aspects and application issues related to the hearing of a minor in criminal
procedure in the light of the internal legislative amendments introduced to comply with ...European directives. It is crucial to
ensure the least possible involvement of a minor in the criminal circuit by finding the right balance between truth and justice.
However, the discipline ruling the testimony given by a minor remains fragmentary, unclear and sometimes conflicting with
the cornerstones of adversary system.
El Autor plantea una reflexión acerca de los aspectos jurídicos y las problemáticas aplicativas relativas a la audición
de un sujeto menor de edad en un proceso penal a la luz de los cambios legislativos internos introducidos para adaptarse a las
disposiciones europeas. Sin embargo, siempre en equilibrio entre las exigencias de verdad y de justicia y, al mismo tiempo, la
necesidad de asegurar la menor implicación posible del menor de edad en el proceso penal, la materia de prueba declarativa
proveniente de un menor de edad permanece fragmentaria, poco clara y en parte arraigada a los cimientos del sistema
acusatorio.